Esami di Stato: vademecum per i genitori

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 

Normativa di riferimento Contenuto
Legge 107 del 13 luglio 2015 (comma 181, lett.1) Criteri ispiratori della delega in materia di valutazione
Decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 Modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
Decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017 Modalità per il rilascio delle certificazioni di competenze nel primo ciclo
Nota DPIT 1865 del 10 ottobre 2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame si Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

 

 

Breve sintesi di alcuni articoli

Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017  

Art. 2 – Ammissione all’esame dei candidati interni

  1. Requisiti:
  2. a) frequenza almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  3. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
  4. c) aver partecipato alle prove Invalsi.
  5. A maggioranza, con adeguata motivazione, non ammissione.
  6. Voto espresso per la non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
  7. Voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità

 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.

  1. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

Art. 4 – Sedi di esame e Commissioni

 

  1. Sedi di esame sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
  2. Commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
  3. Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico preposto.
  4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
  5. Lavori della commissione e delle sottocommissioni sempre alla presenza di tutti i componenti.

Art. 5 – Riunione preliminare e calendario delle operazioni

 

  1. L’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
  2. Il dirigente scolastico comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento di:
  3. a) riunione preliminare della commissione;
  4. b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
  5. c) colloquio;
  6. d) eventuali prove suppletive.
  7. La commissione nell’ambito della riunione preliminare definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni (in particolare durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui).
  8. La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

 

 

  1. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
  2. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

Art. 6 – Prove d’esame

 

  1. L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
  2. Le prove scritte sono:
  3. a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
  4. b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
  5. c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.
  6. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Art. 7 – Prova scritta relativa alle competenze di italiano

 

  1. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
  2. a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  3. b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  4. c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
  5. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

 

 

  1. Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Art. 8 – Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

 

  1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
  2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
  3. a) problemi articolati su una o più richieste;
  4. b) quesiti a risposta aperta.
  5. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
  6. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
  7. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 9 – Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

  1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
  2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria.
  3. La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
  4. a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
  5. b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

 

  1. c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
  2. d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
  3. e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
  4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
  5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Art. 10 – Colloquio

 

  1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
  2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
  3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Art. 12 – Correzione e valutazione delle prove

  1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
  2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
  3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Art. 13 – Voto finale e adempimenti conclusivi

  1. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra

 

i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

  1. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
  2. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.
  3. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
  4. L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
  5. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
  6. Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Art. 14 – Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

 

  1. La sottocommissione predispone sulla base del piano educativo individualizzato prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
  2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
  3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
  4. L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

 

  1. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo.
  2. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
  3. Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
  4. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
  5. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
  6. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.
  7. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13.
  8. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.